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NUOVO REGOLAMENTO UE SULLE ETICHETTE ALIMENTARI

Il 22 novembre 2011 è stato pubblicato il  nuovo regolamento europeo sulle diciture delle etichette alimentari. Si tratta di una rivoluzione per l'ntero settore perché  permetterà ai consumatori di scoprire con più facilità i segreti dei prodotti esposti sugli scaffali dei supermercati. Le novità sono rilevanti, per esempio non ci saranno più segreti per gli "oli vegetali" che dovranno indicare la tipologia ( soia, palma, ... ),  è obbligatoria la tabella nutrizionale,  le diciture scritte con caratteri tipografici invisibili sono state vietate, gli allergeni dovranno essere ben evidenziati nell'elenco degli ingredienti....

Buone notizie anche per le persone allergiche visto che  le sostanze allergizzanti dovranno essere evidenziate in grassetto o in  colore.  Si potrà persino utilizzare il semaforo per indicare  i cibi contengono  troppi grassi o troppi zuccheri

Le  novità di rilievo le abbiamo riassunte in questo schema.
- Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a  100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata da dati riferiti ad una porzione. Si possono utilizzare altri  schemi come i semafori attualmente in auge nel Regno Unito, solo se di facile comprensione.
- Le diciture devono essere visibili, è quindi previsto un carattere tipografico minimo di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole).
- E’ obbligatorio indicare il Paese d’origine o il luogo di provenienza per la carne suina, ovina, caprina e il pollame (l’obbligo scatta entro due anni). La Commissione europea valuterà entro cinque anni se estendere l’origine:
a) a latte e prodotti non trasformati o  mono-ingrediente;
b) ad alcuni ingredienti come il latte nei prodotti lattiero-caseari, la carne nella preparazione di altri cibi o altri quando rappresentano più del 50% dell’alimento
Un alimento congelato o surgelato venduto scongelato deve riportare sull’etichetta  la parola “scongelato”
- La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette, o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicare la presenza sull’etichetta
- La carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca proposti come una fetta o un filetto ma composti da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi devono  specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (per esempio:carne separata meccanicamente )
- I salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile
- Gli allergeni  devono essere evidenziati nella lista degli ingredienti con accorgimenti grafici (grassetto o colore)
- La scritta “oli e grassi vegetali” deve essere abbinata all’indicazione del tipo di oli o grassi utilizzato (es. soia, palma, arachide). Nelle miscele è ammessa la dicitura “in proporzione variabile”
- L’acqua aggiunta quando la presenza nel prodotto finito è superiore al 5%. deve essere dichiarata in etichetta
- Caffeina: le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè con un  tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare sull'etichetta oltre alla scritta “Tenore elevato di caffeina” (introdotta nel 2003)  l’avvertenza “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”
- La data di scadenza deve essere riportata anche sulle confezioni  preconfezionate all'interno del prodotto
- La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici  surgelati o congelati non lavorati, devono indicare  il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.
- Acidi grassi trans: entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento verrà redatto un rapporto per valutare l’opportunità di riportare la presenza di acidi grassi trans nella tabella nutrizionale. Sino a quel momento è vietato riportare questa  indicazione anche in modo volontario
- Le diciture obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
- Quando la superficie  della confezione è inferiore a 10 cm2 è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”). L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve essere disponibile su richiesta del consumatore.
Il regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue, e le nuove regole dovranno essere applicate entro tre anni (cinque per le informazioni nutrizionali).