Posta Elettronica Certificata
L’art. 16, co. 6, del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009, ha imposto alle società di nuova costituzione, iscritte nel Registro delle imprese dopo il 29 novembre 2008, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) da indicare nella domanda di iscrizione e, a quelle già iscritte nel Registro delle imprese a quella data, di pubblicare nel Registro il proprio indirizzo PEC entro il termine ultimo del 29 novembre 2011. La Posta Elettronica Certificata realizza un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. Si tratta di uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale, ma che, rispetto a quest’ultima, presenta una serie di vantaggi, quali:
a) la possibilità di trasmettere ogni tipo di informazione, messaggio ed allegato in formato elettronico;
b) la garanzia di certificazione dell’avvenuta consegna all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario;
c) la validità legale dei documenti in entrata ed in uscita;
d) il controllo sulla provenienza e sulla correttezza dei messaggi;
e) la possibilità di un invio simultaneo, anche a più di un destinatario, con costi estremamente ridotti rispetto ai mezzi tradizionali;
f) la velocità di invio e la possibilità di consultazione immediata da ogni Personal Computer collegato alla rete Internet.
La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), una volta inviata al Registro delle imprese, viene pubblicata nella certificazione dell’impresa insieme ai dati relativi alla sede. Essa, infatti, è considerata alla stregua di un domicilio elettronico dell’impresa e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo.