riemissione rapporti
PROCEDURA RELATIVA ALLE RICHIESTE DI MODIFICA DEI RAPPORTI DI PROVA GIA’ EMESSIAlla luce delle frequenti richieste provenienti dai ns Clienti circa la possibilità di riemettere Rapporti di Prova riportanti modifiche e/o integrazioni già in possesso del Committente, si comunicano le disposizioni della European Co-operation for Accreditation (EA) rese note nella 33° Assemblea Generale del 27- 28 Maggio 2014 entrati in vigore ormai dal 2015.
Riassumendone i contenuti:
NON E’ CONSENTITO al Laboratorio accreditato di ri-emettere rapporti di prova apportando modifiche/variazioni che riguardino il nome del campione, il nome commerciale del prodotto o il marchio del prodotto (compreso il nome del produttore, il numero di lotto, ecc.) precedentemente indicati dal Committente. Tale pratica non è permessa anche quando ci sia un chiaro riferimento al rapporto di prova iniziale che viene sostituito. Nel caso in cui il Committente abbia esigenza di ottenere un Rapporto di prova in cui vengano riportati diversi dati identificativi del campione in termini di Nome Commerciale del prodotto o Marchio, sarà necessario inviare un nuovo campione dal quale il prodotto risulti univocamente e chiaramente identificato. Il campione sarà sottoposto a nuove prove e verrà emesso un nuovo Rapporto di Prova nel quale il prodotto risulterà identificato secondo le nuove/diverse istruzioni;
E’ CONSENTITO apportare modifiche rese necessarie da eventuali errori commessi dal Laboratorio nella descrizione del Rapporto di Prova (ad es. errore commesso dal Laboratorio nel trascrivere descrizioni e/o dati)
E’ CONSENTITO, apportare modifiche rese necessarie da eventuali errori commessi dal Committente nella identificazione del campione e/o nella compilazione dell’ordine (ad es. informazioni nuove/aggiuntive relative al dettaglio del campione, ecc.). Dovrà in ogni caso trattarsi di modifiche che non comportino una variazione sostanziale dell’identificazione del prodotto (come ad es. nuovo/diverso numero di Lotto, nuovo/diverso nome/marchio del prodotto, ecc.).
La valutazione di ammissibilità della richiesta di riemissione del Rapporto di Prova resta a discrezione esclusiva del Laboratorio. Non saranno accettate richieste pervenute in altre modalità o al di fuori dei tempi stabiliti nella conferma d’ordine inviata a mezzo email al cliente.
Si richiede altresì di prestare la massima attenzione nella lettura delle eventuali trasmissioni in bozza ricevute, allo scopo di segnalare con la massima tempestività eventuali errori del Laboratorio/del Committente nella descrizione del Campione.
Per completezza riportiamo di seguito estratto del verbale dell'Assemblea Generale EA:
EA Resolution 2014 (33) 31 Reissuance of test reports when the trade name / trademark of the tested product has
changed (clause 5.10.9 of ISO/IEC 17025). Test reports shall be reissued only for the correction of errors and the inclusion of omitted data available at the time of test. The unique identification of the sample shall be given and any manufacturers branding or labelling may also be shown andmarked as such. The practice which consists for an accredited laboratory in reissuing a test report under accreditation when the trade name / trademark of the tested product has changed (without testing it again) is not permitted, even with a clear reference to the initial report that it replaces. The product tested has been clearly identified both in the contract review and in the test report. The laboratory shall not assume the responsibility for declaring that the product with the new trade name / trademark is strictly identical to the one tested; this responsibility belongs to the client. A transition period of one year for the complete application of the resolution is defined in order to allow the market to adapt to the change.